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REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA CONSERVAZIONE E LA POLIZIA DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE
Approvato con Delibera Deputazione Amministrativa n. 78 del 20.12.2006 Approvato con Delibera di Consiglio dei Delegati n. 12 del 07.11.2007 Vistato con interruzione di termini con Delibera di Giunta Provinciale n. 194 del 14.12.2007 Modificato con note n. 10716 in data 17.12.2007 (della Provincia di Pistoia) e n. 10716rdc in data 20.12.2007 del Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio Vistato senza interruzione di termini con Delibera di Giunta Provinciale n. 04 del 17.01.2008
TITOLO I ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE
ART.1 Attribuzioni del Consorzio
Il Consorzio - costituito con R.D. 30 giugno 1927 n. 4537 ed Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Cod. Civ. , regolato dalla L.R. 5 maggio 1994 n. 34 "Norme in materia di bonifica" acquisita nel presente testo in alcune nozioni a farne parte integrante e sostanziale, - provvede, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, alla realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere di bonifica ed adotta nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata. I consorzi:
- formulano le proposte del Piano Generale di Bonifica, nonché del Programma Regionale di Bonifica di cui all’articolo 33 della L.r. 34/94;
- provvedono alla progettazione e, su concessione della provincia, all’esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata ai sensi dell’articolo 44 della L.R. 34/94;
- provvedono alla progettazione ed esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata per incarico dei proprietari interessati o in sostituzione dei medesimi ai sensi dell’articolo 42 comma 3 L.r. 34/94;
- esercitano le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo ai sensi dell’articolo 59 L.r. 34/94;
- provvedono allo svolgimento delle funzioni relative ai canali demaniali di irrigazione ai sensi dell’articolo 58 L.r. 34/94;
- esercitano le funzioni per la difesa del suolo;
- esercitano tutte le funzioni loro attribuitegli dalla L.r. 5 maggio 1994 n. 94 e s.m.i.
ART. 2 Opere di bonifica consortili
Costituiscono attività di bonifica, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d’acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate. Costituiscono inoltre attività di bonifica, gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili. Sono inoltre opere di bonifica consorziali: gli impianti di sollevamento, le cabine elettriche di trasformazione, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo,le aree di laminazione, casse di espansione, nonché le condotte di irrigazione e relativi manufatti,ovvero tutte le opere principali ed accessorie previste nel P.G.B. e nei progetti esecutivi da esso derivanti.
ART. 3 Opere di competenza privata
Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica. I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell’attività di bonifica provvedendo a realizzare a proprio carico, opere di bonifica di particolare interesse per i singoli immobili, nonché alla loro manutenzione ed al loro esercizio. Le opere costruite o realizzate dai privati e ricadenti all’interno della fascia di rispetto dei canali di bonifica, per le quali il Consorzio ha rilasciato apposita istanza di esecuzione, devono essere mantenute integre e funzionanti dai proprietari stessi, i quali rispondono civilmente e penalmente del loro mancato funzionamento e/o dell’eventuale arrecamento di danni e malfunzionamenti alle aree di pertinenza consortile ed al canale stesso, secondo quanto stabilito dal R.D. 368/1904.
TITOLO II CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE Sezione I Disposizioni generali
ART. 4 Occupazioni per lavori
Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurare la conservazione delle opere di bonifica sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia. Il Consorzio, persona giuridica pubblica di cui agli articoli 12 e 32 della L.R.T. 05.05.1994 n. 34, costituisce Autorità Espropriante ai sensi della L.R.T. del 18.02.2005 n. 30 per le opere di bonifica da lui realizzate. Le aree che il Consorzio dovrà espropriare per la realizzazione delle opere ad esso commissionate dovranno essere alienate in favore della Regione Toscana, come indicato nel predetto art. 43 c.1 della L.R. 34/94.
ART. 5 Accesso ai fondi
Il personale dell'Ufficio Tecnico consorziale ovvero suo delegato, incaricato della attuazione di interventi di bonifica può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari, nell’ambito delle fasce di marezzana ad esso riservate di cui al successivo art. 6. Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziale, di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti incarichi.
ART. 6 Servitù di marezzana
Salvi i casi di acquisizione al Demanio Regionale specificatamente indicati con apposizione di termini o risultanti dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto o servitù di marezzana che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito, sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale di vigilanza e di custodia. Per i canali incassati, la zona di rispetto è così stabilita:
- metri 3 per ampiezza del fondo del canale sino a metri 1;
- metri 4 per ampiezza del fondo del canale oltre il metro;
- per i canali arginati, la zona di rispetto è stabilita in metri 4.
Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti stessi, ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone e su quelle soggette a servitù di marezzana.
ART. 7 Compensi
Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle zone soggette a servitù di marezzana, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici. Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.
ART. 8 Manutenzione degli argini
Gli argini dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio. Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.
ART. 9 Sbocchi di fossi privati
Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consorziale, deve essere munito di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde, e quindi l'introduzione di terra nel recipiente, nonché di apposito dispositivo allo sbocco dell’eventuale tubazione del canale di apposita valvola di ritegno onde evitare il rigurgito dell’acqua verso la proprietà. Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione. Tutte le spese sono a carico dei concessionari delle opere medesime.
ART. 10
Manovra delle paratoie
Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consorziale, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.
ART. 11 Gravame a carico del fondo non più agricolo
Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle. Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.
ART. 12 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private
Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:
- identificare e classificare i fossi di scolo come previsto al successivo art. 14;
- accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
- emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera b);
- esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i Consorziati, e deliberare i provvedimenti relativi;
- progettare su richiesta dei proprietari le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;
- determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.
Sezione II Opere di bonifica di competenza privata
ART. 13 Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata
Ai fini della vigilanza consorziale e delle relative determinazioni circa gli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria e di eventuale nuova inalveazione, i fossi di scolo di competenza privata si suddividono in:
- Fossi: quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- Fossi comuni: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- Capifosso: quelli posti a servizio di almeno cinque proprietà e con un bacino scolante non inferiore ad ettari 100 e che assolvono funzioni di particolare importanza.
Il riconoscimento del fosso di scolo comune nella speciale categoria dei capifosso è disciplinato dal successivo art. 16.
ART. 14 Fossi comuni e capifosso
I fossi comuni ed i capifosso, anche se di competenza privata, sono e restano però al servizio della bonifica ed il Consorzio ha su di essi la sorveglianza ed il controllo diretti della manutenzione ed ha la facoltà di disporre, a norma del presente Regolamento, per la loro migliore utilizzazione onde conseguire le finalità per le quali sono state costruite le opere pubbliche di bonifica.
ART. 15 Accertamento della condizione di capofosso
L'assegnazione di un fosso di scolo comune alla speciale categoria dei capifosso, avviene ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente art. 13, tenuto conto delle particolari caratteristiche del colato re indicate alla lettera c) del precedente art. 14. Tale assegnazione diventa definitiva dopo che il Consorzio, previo accertamento del caso, riconosciutane la necessità, abbia provveduto:
- alla redazione del progetto di sistemazione del capo fosso, completo di stima e del riparto della spesa fra le proprietà interessate ai lavori;
- alla pubblicazione, per tre giorni consecutivi, all'albo del Consorzio e dei Comuni competenti, degli elaborati di cui alla lettera a);
- al tempestivo avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata, della pubblicazione di cui alla precedente lettera b).
La classificazione del fosso nella categoria dei capifosso comporta automaticamente la creazione di una zona di rispetto che comprende l'intero alveo del colatore, eventuali arginature e due strisce laterali al canale della larghezza di m. 3, a partire dal ciglio superiore del colatore stesso o dal piede esterno delle arginature. Dette zone di rispetto sotto stanno alle stesse servitù di marezzana fissate per i canali consorziali dal precedente articolo 6.
ART. 16 Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati
I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:
- Lavori di manutenzione ordinaria: espurgo dei fossi; lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento ceppaie, siepi, piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori; piccole riparazioni di manufatti e simili;
- Lavori di manutenzione straordinaria: quelli richiesti per una migliore funzionalità dei fossi e consistente nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;
- Opere di nuova inalveazione: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad escavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.
ART. 17 Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria
I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi di fossi comuni, dal ciglio del colatore fino alla metà del fosso, salvo concordare con il possessore della sponda opposta la divisione del lavoro in due tratti equivalenti così da procedere, come è preferibile, al lavoro sulla intera sezione.
ART. 18 Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione
I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Consorzio, il quale predispone la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario. In occasione della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colato re, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza ed il controllo degli interessati e del Consorzio.
ART. 19 Manutenzione delle opere private
I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio, soggetto agli obblighi di bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica. Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art. 140 del regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e degli artt. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942 n. 183. Principalmente i proprietari o affittuari devono:
- tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;
- aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie, secondo le diverse zone, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
- tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgendo su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.
ART. 20 Procedure per inadempienze dei proprietari
In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto di nuova inalveazione, il Consorzio - ravvisatane la necessità - procede coattivamente con le modalità seguenti:
- per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria emette ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione dall'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura - ai sensi della legge 12 febbraio 1942 n. 183 - dispone per la immediata esecuzione mediante cottimo fiduciario. Ultimato il lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in sei rate consecutive, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10 per cento per spese ed interessi di mora, oltre gli aggi d'esazione.
- per le opere di nuova inalveazione, emessa l'ordinanza di esecuzione analoga a quella prevista alla precedente lettera a) e qualora gli interessati mettano di eseguire i relativi lavori, richiede al Ministero Agricoltura e Foreste l'autorizzazione prescritta dalla legge 12 febbraio 1942 n. 183, ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante appalto o cottimo fiduciario. Per il rimborso delle spese procede poi secondo quanto fissato alla precedente lettera a).
Ogni spesa sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo migliorato, previa iscrizione nel Registro speciale tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai termini dell'art. 9, letto c) del R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760. Il Consorzio può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o differito.
Sezione III Disposizioni di polizia
ART. 21 Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica
Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.
ART. 22 Divieti
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica:
- qualsiasi piantagione o coltivazione o smuovimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto (marezzane), fissate al precedente articolo 6; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzi dette;
- la costruzione di qualsiasi fabbricato non compreso nella successiva lettera c), o qualunque addizione a quelli esistenti, a distanza minore di m. 2 dal termine delle zone di rispetto (marezzane), fissate al precedente articolo 6;
- la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di m. 50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
- qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
- qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
- qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri l0,00 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate o ad altre dipendenze delle opere stesse;
- qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona del piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;
- la costruzione di varchi, di cavedoni o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversa mento e il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane.
ART. 23 Concessioni
È vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del suindicato titolo III del presente Regolamento:
- variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di m. l0,00 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini; nonché apporre opere fisse quali muretti, recinzioni, opere fisse per l’approvvigionamento idrico, etc.. a distanza minore di m. 2,00 dal termine delle zone di rispetto (marezzane) fissate al precedente articolo 6;
- scavare maceratoi a distanza minore di m. 12 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini ed introdurre nei canali consorziali, l'acqua di vuotatura dei maceri;
- derivare o prelevare acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
- immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura non previamente depurate mediante apposito impianto di purificazione secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia e previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;
- immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
- costruire rampe di ascesa. ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali a piedi e con veicoli in genere e, in particolare, con carri, autocarri, autoveicoli, cicli , ciclomotori e motocicli, nonché con animali al pascolo o a cavallo;
- estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto.
L’autorizzazione a recapitare nei canali consorziali acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali potrà essere concessa dal Consorzio solo in ordine all’apposizione di un manufatto (impianto di pescaggio o derivazione acque, tubazione, etc..) in area di pertinenza del canale di bonifica interessato. Per tutto quanto concerne l’immissione di acque nel canale, il Consorzio si solleva da qualsiasi responsabilità, civile e penale ,in assenza dell’autorizzazione allo scarico ai sensi del D. Lgs.11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. L’Ente si riserverà la facoltà di rilasciare la Concessione e/o Autorizzazione previo accertamento dell’esistenza della sopra citata autorizzazione allo scarico, o dell’avvio istruttorio della pratica presso l’Amministrazione Provinciale competente. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia e se non sono state adottate tutte indistintamente le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acqua anzidette.
ART. 24 Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni
Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, nonché; dall'articolo 632 C.P. (deviazione di acque); dall'articolo 635 C.P. (danneggiamenti); dagli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque); dall'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose); dall'articolo 249 del T.V. 27 luglio 1934 n. 1265 (legge sanitaria); dagli articoli 6, 9, 1O della legge 8 ottobre 1931 n. 1604 (sulla pesca).
ART. 25 Polizia di Bonifica
Ai termini dell'articolo 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, sempreché in possesso della qualifica di «agente giurato», è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme di polizia idraulica e montana. Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti giurati consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.
ART. 26 Verbali di contravvenzione
I verbali di contravvenzione debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato all'Amministrazione consorziale che provvederà ad inviarlo al contravvenuto, il quale potrà addivenire, qualora il fatto non rientri nell'ambito penale e sempreché il contravvenuto abbia desistito dalla sua opera abusiva, alla conciliazione della contravvenzione, mediante versamento di una somma pari ad 1/3 del massimo dell'ammenda ed al risarcimento dell'eventuale danno. Nei casi in cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile, l'Amministrazione consorziale provvederà ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità, corredandolo delle proprie osservazioni e proposte.
TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE Sezione I Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie
ART. 27 Oggetto delle concessioni
Possono formare oggetto di concessione precaria:
- la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- il taglio e lo sfa1cio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
- l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 23, nonché all'art. 134 del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- il temporaneo od occasionale prelievo d'acqua dai canali consorziali.
ART. 28 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie
Di seguito si elencano le modalità e le procedure da adottare per ottenere il rilascio di concessioni, licenze e permessi da parte del Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio: SOGGETTI RICHIEDENTI
- Possono richiedere il rilascio di concessioni, licenze e di permessi sia i titolari di diritti reali su beni immobili che intendono realizzare le opere di cui all’art. 27, sia gli Enti e/o le Società che gestiscono infrastrutture e servizi pubblici (reti autostradali e viarie in genere, telefoniche, gas, idropotabili, energia elettrica).
- Nel caso il fondo in cui ricada l’opera oggetto di rilascio concessione, licenza o benestare da parte del consorzio sia dato in uso, usufrutto o affitto a terzi, l’istanza potrà essere presentata anche dal soggetto titolare di detti diritti reali, e sottoscritta dal proprietario del fondo in cui ricada l’opera oggetto di concessione. Nel tal caso il richiedente dovrà produrre la relativa certificazione attestante la titolarità alla domanda effettuata (contratto di affitto, usufrutto, uso etc….)
ATTI DI CONCESSIONE/LICENZE/DISCIPLINARI
- Gli atti di concessione/licenze/disciplinari (pareri e nulla osta) saranno di norma intestati ai proprietari degli immobili e/o gestori dei servizi in relazione ai quali la concessione stessa viene rilasciata, salvo quanto previsto al punto 2. del precedente paragrafo.
- Ogni singola concessione/licenza presuppone:
- la descrizione particolareggiata dell’oggetto della medesima che deve essere corredata da specifico Progetto Esecutivo ed eventualmente da relazione di calcolo con esclusioni di quello tipo statico;
- la tipologia dei lavori e le modalità di utilizzo dell’opera.
- Ogni istanza presentata dovrà riferirsi ad una sola concessione/licenza, anche se riferita a più oggetti, e dovrà contenere i seguenti elementi:
- Generalità dei richiedenti:
- cognome e nome o ragione sociale;
- luogo e data di nascita;codice fiscale;
- la qualità di proprietario o legale rappresentante, usufruttuario, affittuario etc. (Nel caso in cui la domanda venga presentata dall’affittuario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale, essa dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità, anche dal proprietario);
- indirizzo (via, località, comune, provincia, Cap);
- recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- Descrizione particolareggiata dell’opera da realizzare e dell’uso a cui è destinata;
- Riferimenti catastali e individuazione della località interessata;
- Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre che il Consorzio vorrà prescrivere in relazione alla domanda prodotta;
- Data e luogo della domanda;
- Firma dei richiedenti;
Alla domanda di concessione presentata dovranno essere allegati il modulo di domanda e gli elaborati nello stesso indicati; L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consorziale. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.
ART. 29 Contemporanea presentazione di domanda
Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.
ART. 30 Rilascio delle concessioni
Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368. Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo. Il termine temporale per l’istruttoria, da parte del Consorzio, degli atti connessi al rilascio di concessioni, licenze e disciplinari è stabilito in giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della domanda, fatta salva l’acquisizione di chiarimenti e documentazione integrativa che in tal caso posticipano il citato termine di decorrenza. In fase di acquisizione del nulla osta della Amministrazione Provinciale territorialmente competente (art. 45 L.R. 34/1994) tale termine verrà sospeso dalla data di richiesta del parere alla data di ricezione dello stesso.
Sezione II Disposizioni generali
ART. 31 Termine della concessione
La concessione precaria ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria. La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R.
ART. 32 Divieto di cessione
È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.
ART. 33 Riscossione corrispettivo di concessione
Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 42, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli non esecutivi.
Sezione III Prescrizioni per il rilascio delle concessioni precarie
ART. 34 Diritti di terzi
Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, siano essi privati cittadini o enti.
ART. 35 Esecuzione lavori
Tutti i lavori relativi alle opere concesse devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori, e più in generale agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Al Consorzio deve essere comunicata la data di inizio e di fine lavori, così da permettere ai tecnici consortili di poter accedere al cantiere per il controllo e la verifica del rispetto delle prescrizioni dettate nell’atto di Concessione Precaria. Dalla data di sottoscrizione dell’atto di Concessione Precaria da parte del richiedente, si avranno, salvo la necessità di acquisizione presso altri enti od organi di ulteriori pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi e nulla osta che posticipino tale scadenza, 120 giorni di tempo naturali e consecutivi per dare inizio ai lavori oggetto di concessione. In caso di interruzione del termine per i fattori di cui sopra il richiedente dovrà informarne il Consorzio tramite comunicazione scritta, sulla quale saranno indicate le motivazioni che ostano l’inizio dei lavori e i tempi di definizione delle pratiche.
ART. 36 Riparazione danni
Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non ottemperi a regola d’arte all’esecuzione dei lavori, il Consorzio provvederà d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.
ART. 37 Manutenzione dell'opera
Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, previo preavviso, interverrà, d'ufficio, il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso. Nel caso in cui l’esercizio delle opere comporti manovre che possono incidere sulla normale funzionalità idraulica con possibili danni ad altri consorziati, il Consorzio può imporre che le suddette manovre siano effettuate dal proprio personale con oneri a carico del Concessionario.
ART. 38 Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.
ART. 39 Danni all'opera
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione/licenza.
ART. 40 Esigenze idrauliche
Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi e compensi di sorta.
ART. 41 Durata della concessione
La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore ad anni 19 (diciannove) . Il Consorzio si riserva, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del Concessionario, provvede, d'ufficio, il Consorzio. In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
ART. 42
Responsabile al rilascio di concessione, licenze, disciplinari
Al Direttore dell’Ente competono, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 48 del vigente Statuto consortile, gli adempimenti amministrativi finalizzati al rilascio di concessione, licenze e disciplinari, il tutto previa verifica di titolarità alla richiesta di rilascio della concessione precaria da parte dell’ufficio tecnico consortile. L’atto di concessione costituirà oggetto di specifico Decreto di approvazione da parte del Direttore. Il concessionario dovrà sottoscrivere l’atto di Concessione Precaria rilasciato per accettazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso, pena il suo annullamento e l’invalidazione dell’iter istruttorio intrapreso. In mancanza di ciò il richiedente dovrà depositare nuovamente istanza presso l’ufficio tecnico consortile. Unitamente all’atto sottoscritto il richiedente dovrà allegare, se dovuto, la ricevuta del versamento sul c/c bancario intestato al Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio della somma fissata a titolo di anticipazione degli oneri relativi al primo anno ed alle spese istruttorie. Successivamente alla sua sottoscrizione l’atto di concessione, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 34/94, verrà trasmesso alla Provincia di Pistoia, quale Ente Delegato per la verifica di legittimità. Gli atti di concessione/licenza saranno registrati solo in caso d’uso, fatta eccezione per le concessioni di particolare importanza, per le quali il Consorzio si riserverà la facoltà di provvedere alla registrazione immediata.
ART. 43 Corrispettivo di concessione
Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione. Il canone che il Concessionario è tenuto a pagare annualmente al Consorzio ha natura di rimborso per le maggiori spese che l’Ente è costretto a sostenere nelle sue attività istituzionali per effetto della concessione/licenza quali: sorveglianza, manutenzione, gestione operativa, pratiche amministrative. Con decorrenza dall’approvazione del presente Regolamento Consorziale, il Consiglio dei Delegati rinnoverà le tariffe per il calcolo degli oneri di concessione precaria a scadenza quinquennale (ogni 5 anni). Tale documento costituirà parte integrante del bilancio di previsione dell’anno a venire, formulato entro il 31 novembre dell’anno precedente. Sulla base delle nuove tariffe approvate saranno ricalcolati gli oneri dovuti per gli atti di concessione precaria in essere. La tabella dei canoni di concessione verrà altresì aggiornata annualmente dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio con proprio provvedimento in relazione all’indice I.S.T.A.T. di aumento dell’inflazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto di concessione (bolli, registrazioni, imposte, tasse, sopralluoghi, copia atti e quant’altro connesso) sono a carico del Concessionario. La somma versata a rimborso delle spese di cui sopra dallo stesso alla presentazione della domanda (onere di istruttoria), e quantificata a seconda dell’intervento da realizzare nella tabella dei canoni, è da considerarsi a titolo di anticipazione. Di norma il canone si intende riferito all’anno solare. Per il primo anno di validità della Concessione Precaria il Concessionario dovrà corrispondere l’onere annuo dovuto al Consorzio, rapportata al mese in cui avviene il rilascio, direttamente o tramite bonifico bancario al momento della sottoscrizione della Concessione Precaria. L’ammontare del canone, a partire dal secondo anno, sarà posto a carico del concessionario mediante ruoli di versamento e riscossione, il tutto effettuato con le modalità stabilite dalla Deputazione Amministrativa. Le opere eseguite e/o gestite da Enti e/o Società per finalità pubbliche o aventi carattere sociale, potranno essere concesse in esenzione o riduzione del canone, a totale discrezione della Direzione Consortile, delegata a decretare sul rilascio di concessioni/licenze ai sensi dell’art. 48 lett. h) dello Statuto del Consorzio. Nel caso in cui la concessione onerosa e /o licenza sia intestata ad una pluralità di soggetti titolari di pari quote, il primo dei richiedenti verrà considerato debitore principale, in solido con i successivi; qualora tutti gli intestatari ne facciano espressa richiesta scritta, il Consorzio provvederà alla suddivisione, pro quota, degli oneri derivanti dalle prescrizioni, il tutto con addebito ai singoli intestatari. Nel caso in cui il bene oggetto di concessione/licenza sia intestato a più soggetti con diverse quote di proprietà, sarà considerato debitore principale colui il quale detiene la quota maggioritaria della proprietà, salva diversa richiesta da parte dei proprietari sottoscrittori al momento di presentazione della domanda.
ART. 44 Trasferimento della proprietà
In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. AI riguardo, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, e restando responsabile a tutti gli effetti della medesima, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare «ex novo» le condizioni del rilascio di una nuova concessione. Nel caso di trasferimento della proprietà dell’opera oggetto di concessione, sia il vecchio proprietario che il subentrante dovranno presentare apposita richiesta al Consorzio, predisponendo il modulo per la soppressione dell’ atto di concessione superato e quello per la richiesta di stipula di un nuovo atto autorizzativo.
ART. 45 Deposito cauzionale e Cauzione a garanzia
Il Concessionario deve versare al Consorzio, al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione una somma fissata dall’Ente, a titolo di cauzione infruttifera, restituibile soltanto all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 49), scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso. Detto corrispettivo è quantificabile nel doppio del canone annuo di concessione. Nel caso di opere complesse e particolarmente rilevanti, o che comportino il pericolo di arrecare danni alle opere e pertinenze consorziali difficilmente risarcibili con il deposito cauzionale sopradetto, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere al richiedente la costituzione di una cauzione a garanzia (anche tramite polizza fidejussoria) dell’ammontare corrispondente alla esecuzione di lavori e degli oneri fiscali, il tutto svincolabile a seguito del verbale e/o certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Consorzio.
ART. 46 Trascrizione ipotecaria
Il Concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.
ART. 47 Spese dell'atto
Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.
ART. 48 Esecuzione lavori d'ufficio
Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rifuse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate. Le spese suddette saranno recuperate mediante ruolo, salvo nei casi in cui il concessionario depositi apposita richiesta scritta per il risarcimento al consorzio tramite operazioni bancarie.
ART. 49 Inizio ed u1timazione lavori
Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve obbligatoriamente prendere accordi con l'Ufficio Tecnico consorziale per ricevere le necessarie indicazioni operative e per i preventivi accertamenti del caso. Il personale consorziale ha facoltà di accedere al cantiere del concessionario e di verificare periodicamente il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario nei confronti del consorzio con la sottoscrizione del disciplinare. Il concessionario deve inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il consorzio potrà impartire in fase di esecuzione dei lavori. Non appena ultimati i lavori, il concessionario è tenuto a darne avviso all’Ufficio Tecnico Consortile per le operazioni di riscontro, pregiudiziali allo svincolo delle eventuali cauzioni di cui all’articolo 44. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia in fase esecutiva che durante l’esercizio delle opere, nessuna variante potrà essere apportata alle stesse senza la preventiva autorizzazione consortile.
ART. 50 Efficacia della concessione
La concessione dispiega efficacia soltanto dopo che il concessionario avrà comunicato al consorzio l’ultimazione dei lavori e si sia verificata la corrispondenza dello stato di fatto con gli atti progettuali e le prescrizioni consorziali. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione dei lavori. In assenza di tali requisiti la concessione rimane sospesa ed è priva di efficacia.
ART. 51 Revoca della concessione
La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione e nel presente Regolamento comporta la possibilità di revoca della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 137 lett. c) del R.D. n. 368 del 08/05/1904, che conferisce al Consorzio potere insindacabile al riguardo; resta salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e delle inadempienze riscontrate. Nel caso in cui l’inadempienza da parte del concessionario comporti l’esecuzione di lavori da parte del Consorzio, il concessionario dovrà rimborsare tutte le spese sostenute.
ART. 52 Prescrizioni tecniche
I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario al momento della presentazione della domanda ed approvati dal Consorzio, nonché alle prescrizioni impartite nell’atto di concessione stesso. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata in mancanza del preventivo parere favorevole dell’amministrazione consortile. Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.
ART. 53 Concessione/licenza provvisoria
Nei soli casi di urgenza, comprovata da insindacabile giudizio del Consorzio, l’esecuzione delle opere oggetto di concessione/licenza potranno essere autorizzate in via provvisoria nelle more di rilascio della concessione/licenza definitiva. Copia dell’autorizzazione provvisoria dovrà essere sottoscritta dal Concessionario per accettazione delle condizioni generali previste dal presente regolamento e quelle particolari indicate nell’autorizzazione stessa. Alla autorizzazione provvisoria farà seguito il rilascio della concessione/licenza definitiva con le modalità di cui al presente regolamento, e con le prescrizioni impartite dall’Amministrazione Provinciale competente.
ART. 54 Accesso ai lavori ed alle opere
Durante l’arco di validità dell’atto autorizzativo ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
ART. 55 Foro competente
Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il Concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Pistoia.
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