Home Comunicati 01.01.2011 - Commissariamento

01.01.2011 - Commissariamento

Gli Organi consortili eletti l'11 dicembre 2005 sono cessati a seguito della naturale scadenza del loro mandato, a partire dal 1 gennaio 2011, le relative funzioni sono affidate transitoriamente al Commissario Straordinario individuato nella persona del Presidente uscente Paolo Bargellini, in applicazione dell'art.2 della Legge Regionale 5 agosto 2010 n. 47 "Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica".

Con tale normativa la Regione Toscana, accingendosi a predisporre un testo unico di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell'ambito del quale provvedere anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, che ne sono parte integrante, anche secondo gli indirizzi dell'intesa Stato-Regioni del settembre 2008, detta una disciplina transitoria per i consorzi di bonifica regionali, da applicare nelle more dell'approvazione della riforma organica degli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, finalizzata a garantire:

a) il funzionamento dei consorzi, che costituiscono soggetto essenziale nella gestione del territorio, con particolare riferimento alla difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico;

b) il risparmio e la razionalizzazione della spesa, bloccando l'effettuazione di procedure elettorali per l'elezione di organi in scadenza, che saranno oggetto, a breve, di una nuova disciplina.

Compiti e funzioni del Commissario Straordinario:

Ai sensi della Legge Regionale 5 agosto 2010 n. 47:
- Il Commissario Straordinario esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che, in base alla legislazione vigente, sono di competenza del Presidente del consorzio di bonifica, del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa.
- Il Commissario straordinario adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio di bonifica. In tali casi dell'adozione dell'atto è data comunicazione preventiva alla Provincia competente.
- Restano ferme le disposizioni della Legge Regionale 5 maggio 1994 n. 34 relative al controllo della Provincia sugli atti dei consorzi.
- Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario Straordinario nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente e soggettivamente imputati al Consorzio di bonifica.
- In caso di cessazione del Commissario Straordinario, la Provincia competente ai sensi della Legge Regionale 5 maggio 1994 n. 34 provvede alla relativa sostituzione.