Home IL CONTRIBUTO DI BONIFICA Determinazione del contributo Beneficio per scarichi acque reflue
Beneficio per scarichi di acque reflue PDF Stampa E-mail

In applicazione del 5° comma dell’art.16 della L.R.34/1994 i soggetti pubblici e privati che utilizzano le opere di bonifica come recapito di scarico di acque reflue, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica, sono obbligati a contribuire alla ripartizione delle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

A tal fine è stato effettuato il censimento degli scarichi e dei relativi volumi annui di acque reflue versati nelle opere di competenza consortile per il loro allontanamento.

Le opere idrauliche e di bonifica di competenza del Consorzio sono state suddivise in tratti omogenei dal punto di vista strutturale e dei costi di gestione. E’ stato quindi definito un modello di calcolo che, per ciascun tratto omogeneo individuato, in funzione del rapporto fra i volumi annui di acque reflue in transito imputabile a ciascun scarico e la portata annua cumulata caratteristica dell’opera analizzata, ha consentito la stima analitica del beneficio, che esprime la quota parte di utilizzo delle opere di competenza consortile.

L’indice di beneficio come sopra stimato, insieme ai criteri stabiliti nella convenzione stipulata con l’AATO3 “MedioValdarno” consente il calcolo del contributo dovuto dei titolari di scarichi di acque reflue, che, nella procedura di riparto delle spese consortili, viene posta a diminuzione dell’ammontare complessivo da ripartire fra i consorziati.