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Riscossione dei contributi

La riscossione dei contributi di bonifica rientra nella previsione dell'art. 32 c.1 lett. a) del D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, che definisce la forma di riscossione spontanea a mezzo ruolo, "a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento".

La riscossione, secondo la normativa vigente (D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602 come modificato dal D. Lgs. 26.02.1999 n. 46) avviene tramite cartella esattoriale notificata dall'Agente della Riscossione competente nell'ambito provinciale ove ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Questo Consorzio di Bonifica, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 32 c.2 del D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, fa precedere la fase di riscossione spontanea mediante cartella esattoriale notificata, da una fase di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento. Ciò permette al contribuente di versare solo i contributi effettivamente dovuti, non gravati quindi dai diritti di notifica spettanti all'Agente della Riscossione nel caso di pagamento tramite cartella esattoriale.

L’invio degli avvisi di pagamento avviene mediante posta prioritaria, per cui non è tracciabile il relativo percorso di recapito. E' tuttavia prevista la riconsegna al Consorzio di bonifica, in qualità di mittente, degli avvisi di pagamento non recapitati ai destinatari. Questo consente al Consorzio di bonifica di verificare il motivo del mancato recapito, rettificare i dati dell'avviso e provvedere ad un nuovo invio.

Per la loro natura i contributi di bonifica sono deducibili dal reddito lordo da denunciare ai fini fiscali,
ai sensi dell'art. 10 lettera a) del D.P.R. 917/1986.

Al fine di poter usufruire di tale diritto si consigliano i contribuenti di conservare per intero l'avviso di pagamento o la cartella di pagamento e la relativa quietanza. La sola quietanza non è sufficiente per documentare il diritto alla deduzione. La natura del contributo versato e i dati catastali degli immobili cui esso si riferisce sono infatti indicati solo sull'avviso o sulla cartella e non sul RAV o sulla ricevuta di versamento.

Prima di procedere al pagamento, è buona norma verificare la corretta intestazione del tributo e i riferimenti catastali degli immobili. Qualora si riscontrassero inesattezze o si avesse comunque la necessità di ottenere chiarimenti, si prega di contattare il Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio e procedere alle necessarie verifiche e/o rettifiche, prima di affrettarsi a pagare.

I contributi di bonifica non rientrano nell'applicazione dell'articolo 1, comma 166, della Legge 27  dicembre 2006 n. 296, pertanto deve essere versato l'esatto importo richiesto senza effettuare arrotondamenti.