Allegato alla delibera del Consiglio dei delegati n. 14 del 17 luglio 2006
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Art. 1
Consiglio dei Delegati
1. Il Consiglio dei Delegati è l'organo di indirizzo del Consorzio; esercita le funzioni e adotta i provvedimenti conferitigli dallo Statuto che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.
2. Il Consiglio dei delegati è costituito da trentuno componenti di cui sedici (51%) eletti dai consorziati e quindici (49%) nominati dalla Provincia competente, prescelti fra gli amministratori dei Comuni, Province e Comunità Montane rientranti anche parzialmente nel comprensorio di bonifica.
3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali dei consorziati e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente, consegua gli obiettivi stabiliti.
Regolamento del Consiglio
1. Il Consiglio, nell'ambito della legge Regionale e dello Statuto, organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i propri lavori secondo il presente Regolamento.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio con la maggioranza dei voti dei presenti.
Consiglieri
1. L’elezione dei Consiglieri si perfeziona con l’accettazione che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
Decadenza del Consigliere
1. Decade dall’incarico il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo ad almeno tre sedute consecutive. Parimenti, a norma degli articoli 37 e 42 dello Statuto, decade dall’incarico il Consigliere che, avendo in merito all’oggetto di una determinata deliberazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello del Consorzio, non ne dia notizia agli altri Consiglieri e non si astenga dal partecipare alla deliberazione, allontanandosi al contempo dall’aula.
2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all’interessato.
3. L’assenza deve essere giustificata per scritto e con adeguate motivazioni. Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Deputazione. In caso di impossibilità a giustificare per scritto l’assenza è ammessa giustificazione verbale al Presidente.
4. Si verifica, altresì, la decadenza dalla carica di consigliere in tutti gli altri casi previsti dall’art. 37 dello Statuto.
Rimborso spese e indennità di carica
1. Ai componenti gli organi consortili spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio, nonché un gettone di presenza, nelle forme e con le modalità da stabilirsi con apposita deliberazione del Consiglio dei Delegati.
Presidente. Attribuzioni
2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio, garantisce ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Provvede al proficuo funzionamento dell’Assemblea consiliare e ne dirige i lavori, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. A norma di legge apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato.
4. Il Presidente durante i lavori dell’Assemblea, esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
6. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Il Presidente ha diritto di intervento e di voto al pari degli altri Consiglieri.
Commissioni speciali
1. Il Consiglio può avvalersi, per una più approfondita e spedita trattazione delle proprie funzioni, di Commissioni Speciali costituite nel proprio seno, istituite ai sensi dell’art. 23 1° comma lettera p dello Statuto.
2. Le Commissioni Speciali hanno compiti consultivi . possono altresì formulare proposte e pareri e sono costituite per la trattazione di argomenti definiti e contingenti.
Funzionamento delle Commissioni
1. Per il funzionamento delle Commissioni Ordinarie e Speciali si rimanda al regolamento “Funzionamento delle Commissioni Ordinarie e speciali”.
Convocazione del Consiglio neoeletto - Insediamento del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla deliberazione di approvazione dei risultati delle elezioni. Ai sensi dell’art. 20, comma 5° della LRT 34/94 il Consiglio dei Delegati funziona utilmente con i soli membri eletti, salva la successiva integrazione a seguito della nomina da parte della Provincia.
2. La convocazione del Consiglio per la seduta di insediamento è effettuata dal Consigliere più anziano ed è presieduta dallo stesso, fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. Nel caso in cui non sia ancora intervenuta la nomina dei Componenti da parte della Provincia il Consiglio dei delegati, con i soli membri eletti, potrà soltanto compiere atti relativi di ordinaria amministrazione. L’elezione del presidente e della Deputazione amministrativa sarà rinviata alla prima adunanza in composizione integrata. Vige in questo caso l’istituto della “prorogatio” per il Presidente del Consorzio uscente.
3. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del nuovo Presidente eletto, per la convalida degli eletti.
4. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, ed ogni consigliere ha diritto ad un solo voto.
5. L’elezione della Deputazione Amministrativa (composta per 51% dai membri eletti da consorziati e 49% dai membri nominati dalla Provincia competente) avviene a scrutinio segreto ed ogni consigliere ha diritto ad esprimere un numero massimo di 4 preferenze per i membri eletti e 4 preferenze per i membri nominati nel caso in cui il Presidente sia espressione dei membri eletti; 5 preferenze per i membri eletti e 3 preferenze per i membri nominati nel caso in cui il Presidente sia espressione dei membri nominati.
Convocazione
1. Il Consiglio dei Delegati è convocato e presieduto dal Presidente che a tal fine formula l'ordine del giorno e ne stabilisce la data, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa.
2. Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei delegati mediante lettera raccomandata con indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Su richiesta sottoscritta da almeno l’1% ( uno per cento) della totalità dei consorziati, il Presidente del Consorzio dovrà convocare il Consiglio dei Delegati per deliberare, su un ordine del giorno contenente tutti gli oggetti precisati nella suddetta richiesta, oltre a quegli altri oggetti con essi connessi che il Consiglio dei Delegati ritenesse opportuno includere nel suddetto ordine del giorno.
4. Nella richiesta di cui al comma precedente potranno essere indicati sino a tre nominativi di consorziati o di esperti delegati dai richiedenti ad illustrare al Consiglio gli oggetti sui quali si chiede la sua convocazione.
5. La comunicazione della convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui ai commi precedenti e dovrà essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 10 giorni prima anche ai suddetti delegati dei consorziati.
6. Il Consiglio, prima di deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno dovrà ascoltare i delegati dei consorziati di cui ai commi precedenti, che potranno produrre anche relazioni scritte ad ulteriore illustrazione degli oggetti all’ordine del giorno.
7. Se il Consiglio dei delegati riterrà di adottare decisioni difformi da quelle indicate nella richiesta scritta di cui ai commi precedetti ed illustrate dai delegati, dovrà sinteticamente indicare nella sua delibera le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
8. Le decisioni del Consiglio dovranno venire integralmente comunicate anche ai delegati dei consorziati.
9. Nel caso in cui il Consiglio debba adottare delle decisioni su argomenti o problemi che interessino in modo particolare singole zone del comprensorio, il Presidente - se gliene faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri - dovrà convocare un’assemblea pubblica dei consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione adeguata pubblicità.
10. All’Assemblea potranno essere invitati rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli enti o associazioni operanti nella zona interessata.
11. Il Consiglio dei Delegati, nel deliberare sugli oggetti sottoposti alla consultazione dell’assemblea, dovrà dare atto in motivazione delle proposte eventualmente deliberate dall’assemblea e sinteticamente, esporre le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento
12. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, comprese le trascrizioni dei verbali delle sedute di cui è posto all’ordine del giorno l’approvazione, sono depositati presso la segreteria, 48 ore prima della riunione.
Ordinamento delle adunanze
1. Il consiglio dei delegati è riunito validamente con la presenza della maggioranza dei delegati in carica. Dopo due sedute consecutive andate deserte, la seduta successiva, convocata con lo stesso ordine del giorno, è valida in presenza di almeno un terzo dei delegati in carica. Il consiglio dei delegati, in assenza del presidente e del vice presidente, elegge uno dei suoli componenti alla presidenza della seduta.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge. Quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, può deliberare preliminarmente di non ammettere il pubblico e in questi casi la seduta e la votazione è segreta.
3. Le deliberazioni del consiglio dei delegati sono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tranne nei casi in cui siano previste maggioranze diverse. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non tra i votanti. Per le nomine e le designazioni di competenza del consiglio dei delegati sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti.
4. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore in qualità di segretario verbalizzante.
Apertura dell'adunanza o scioglimento per mancanza del numero legale.
1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri presenti.
2. Se il numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
3. Accertato con l’appello la presenza del numero legale dei Consiglieri, la seduta è dichiarata aperta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l’appello sono tenuti a darne avviso al Segretario perché ne prenda nota nel processo verbale.
4. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.
Votazioni
1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione di quanto previsto alla lettera d) dell'art. 23 dello Statuto per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
5. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
6. Gli astenuti ai sensi dell’art. 42 dello Statuto non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.
Verbali delle sedute
1. Per ogni seduta viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere il luogo, la data, l’ora della riunione, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento nonché l’ora in cui viene chiusa la seduta.
2. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.
Nomina degli scrutatori
1. Accertata la legalità della seduta, due scrutatori, scelti tra i consiglieri, vengono nominati dal Presidente,
con il compito di assistere quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
Approvazione del verbale della seduta precedente
1. Nominati gli scrutatori, il Presidente invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni al processo verbale della seduta precedente.
2. Se non vengono mosse osservazioni, il verbale è sottoposto alla delibera consiliare di approvazione; diversamente le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio.
3. Sul processo verbale non e' concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche, o chiarire il senso delle proprie dichiarazioni espresse nella seduta precedente per un tempo non superiore ai tre minuti.
Argomenti ammessi alla trattazione
1. Esaurite le formalità, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.
3. Sono però ammesse comunicazioni del Presidente o Vice Presidente su circostanze che possono interessare il Consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione.
Ordine della trattazione degli argomenti
1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione.
2. Su proposta del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio, in qualunque momento, può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
3. Con le stesse modalità il Consiglio può rinviare la trattazione di argomenti a nuova convocazione, previa l'osservanza dei termini fissati dallo Statuto e per la preventiva comunicazione ai Consiglieri.
4. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere rinviate soltanto per l'assenza dei Consiglieri firmatari, o con il loro esplicito consenso.
Discussione
1. La discussione su ciascun argomento in trattazione, è aperta con una relazione del Presidente per gli argomenti e le proposte di deliberazione iscritti all'ordine del giorno per sua iniziativa; o dal Presidente di Commissione Consiliare, se autorizzato dal Presidente per le proposte scaturite dalle Commissioni consiliari. Nel caso di trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno su iniziativa dei Consiglieri la presentazione spetta ai proponenti.
2. La questione pregiudiziale, per cui un determinato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, per cui la discussione debba rinviarsi ad altro momento, possono essere proposte da tre consiglieri prima che sia aperta la discussione stessa. Se questa sia già iniziata, la proposta deve essere formulata da almeno cinque consiglieri.
3. La proposta viene immediatamente posta in votazione, previo l’eventuale intervento di un consigliere favorevole e di uno contrario.
4. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione cui sono ammessi a parlare i Consiglieri, nell'ordine delle richieste, nelle forme e nei limiti fissati dal regolamento. Hanno però la precedenza i Consiglieri facenti parte la Deputazione Amministrativa.
5. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ma non superando i dieci minuti.
6. A nessuno e' permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento o alla legge.
7. A ciascun Consigliere e' consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola, per non oltre tre minuti.
8. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati per argomenti specifici dal Presidente, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
9. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatta richiesta, dà la parola al relatore per una eventuale replica in forma concisa agli interventi.
10. Terminata la replica il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Ordine delle votazioni
1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa a escludere ogni deliberazione sull'argomento;
b) la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo di discussione.
2. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, intendesi che il provvedimento in esame abbia ottenuto l'adesione alla trattazione del Consiglio. Si fa, quindi seguito alla votazione nel seguente ordine:
a) degli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
b) degli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni ed aggiunte; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;
c) dei singoli articoli o delle singole parti del provvedimento quando la votazione articolo per articolo o per parti separate venga richiesta da cinque consiglieri;
d) del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni eventualmente risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza. negli altri casi.
3. Stabilito l'ordine e la forma della votazione rispettivamente in base agli articoli precedenti ed alle norme di legge, il Consiglio procede alle operazioni di voto.
4. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.
Disciplina dei Consiglieri
1. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama. Nei casi più gravi, commina una nota di biasimo, ma il Consigliere colpito dal provvedimento può appellarsi al Consiglio, il quale decide per alzata di mano.Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula. Nei casi di particolare gravità, il Presidente può sospendere l'adunanza o scioglierla, facendone risultare a verbale.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.
4. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
Ordine della discussione
1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare secondo l’ordine stabilito all’inizio della seduta.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di altro Consigliere
3. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
Fatto personale
1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi devono limitarsi strettamente alla questione cui si riferiscono.
Disciplina del pubblico
1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento della seduta; il Presidente adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione d’assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei dipendenti. A tal fine, uno di essi è sempre comandato, di servizio per le sedute del Consiglio, alle dirette dipendenze del Presidente.
5. La forza pubblica può entrare nella parte dell’aula destinata ai Consiglieri solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, da parte di persone che assistono alla seduta viene, arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
7. Quando nella sala si verifichino disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona la sala, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Alla ripresa della seduta, se i disordini proseguono, il Presidente, può dichiararla definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, per il completamento dei lavori.
8. I cittadini hanno il diritto di chiedere la parola, durante le sedute del Consiglio quando, su proposta del Presidente, o di cinque consiglieri, vengano a ciò autorizzati dal Consiglio a maggioranza semplice.
Interrogazioni
1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente per quanto istituzionalmente gli compete, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti o, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponimenti dell'Amministrazione.
2. L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto. Ove l’interrogante non specifichi di volere risposte in Consiglio, questa deve essere data per iscritto entro dieci giorni.
3. Nel caso di richiesta specifica l’interrogazione e' posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale gli interrogati provvedono a rispondere immediatamente, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno. Qualora nella replica l’interrogante sollevi questioni non contenute nella interrogazione presentata, gli interrogati possono rispondere immediatamente, ovvero riservarsi di rispondere nella successiva seduta. Nel caso di risposta immediata, la ulteriore replica deve limitarsi esclusivamente alla dichiarazione di soddisfazione o di insoddisfazione.
4. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio della seduta, la cui esposizione non può superare il termine di tre minuti. In questo caso pero' la risposta può essere differita alla seduta successiva. Nel caso di risposta immediata all’interrogante, viene riconosciuto il diritto di replicare di cui al comma 3, succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.
Interpellanze
1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per prendersi determinati atti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta Consorzio stesso.
2. L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Presidente. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione; mozione da discutersi nella successiva adunanza consiliare.
3. Per quanto attiene le modalità di trattazione, viene fatto rinvio a quanto alle norme previste per le interrogazioni, in quanto applicabili.
Mozioni
1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento, che abbia o no già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, per stimolare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività del Consorzio; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni del Presidente, ovvero in un giudizio sull'intero indirizzo del Consorzio.
2. Essa è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta. Questa deve avere luogo entro 10 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Essa può essere presentata, anche verbalmente, nel corso della seduta, a conclusione di discussioni avvenute.
4. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione e, il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.
5. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto, cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.
Direttore – Revisori dei Conti – Funzionari
1. Il Direttore del Consorzio adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio ai sensi dello Statuto e può avvalersi di personale consortile per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Consiglio sono presenti i Revisori dei Conti, per gli argomenti per i quali hanno espresso il loro parere.
3. Il Consorzio può chiamare ad assistere alle riunioni degli Organi Consortili, funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.
Norme generali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa ovvio richiamo alla legislazione vigente.
1. Il Consiglio dei Delegati, su proposta del Presidente, può procedere alla costituzione ed alla nomina di Commissioni speciali ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera p) dello Statuto Consortile.
2. Le Commissioni Speciali hanno compiti consultivi, possono formulare proposte e pareri e sono costituite per la trattazione di argomenti definiti e contingenti con durata limitata nel tempo.
1. Ciascuna Commissione è composta da un numero di Consiglieri determinato dal Consiglio dei Delegati, ognuno dei quali con diritto di voto.
2. Le nomine sono effettuate dal Consiglio dei Delegati che provvederà alla definizione degli argomenti da porre all’esame delle Commissioni.
3. A tali commissioni possono partecipare anche membri esterni al Consiglio dei Delegati.
4. Ogni Commissione è retta da un coordinatore nominato dalla commissione.
5. Il Coordinatore riferisce al Consiglio sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
6. Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri della Deputazione amministrativa possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti con diritto di voto delle Commissioni e, comunque, la presenza del Coordinatore.
1. Il Coordinatore della Commissione convoca per scritto le riunioni della Commissione stessa, concordando con il Direttore l’orario, la sede della seduta e il personale necessario, dandone comunicazione al Presidente del Consorzio.
2. Il Coordinatore presiede le sedute e firma il verbale delle stesse unitamente al Segretario ed attesta la partecipazione alle sedute dei singoli componenti ai sensi di legge.
3. La convocazione delle riunioni può essere altresì richiesta dal Presidente del Consorzio.
4. Assistono alla Commissione, senza farne parte, il Direttore e/o un funzionario o impiegato consortile, da lui designato, che svolgerà funzioni di segretario di ciascuna Commissione, oltre a fornire un’attività di consulenza sulle questioni strettamente tecniche relative all’argomento oggetto della Commissione.
5. Il Segretario svolge attività di assistenza e collaborazione, cura la convocazione su richiesta del Coordinatore, assiste e partecipa alle riunioni, redigendone i verbali che trasmette al Coordinatore.
6. La convocazione deve avvenire, di norma, almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.
7. I suddetti verbali debbono essere acquisiti agli atti di ciascuna proposta di deliberazione consiliare, attinenti alla materia della Commissione.
1. I provvedimenti sono validamente adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
1. Le Commissioni hanno compiti consultivi sugli argomenti di cui all’art. 1 del presente allegato. Possono altresì formulare proposte e pareri.
1. Il Commissario che non possa intervenire ad un seduta della propria Commissione può farsi sostituire, ad ogni effetto, per l’intero corso della seduta, da un consigliere eletto nella sua stessa sezione elettorale, o nominato, previo avviso al Coordinatore della Commissione.
1. Le Commissioni si riuniscono nella sede Consortile. Chi è assente ingiustificato per più di due volte decade dalla Commissione, e alla sua sostituzione provvede il Presidente a norma dell’art. 2, 6° comma.
1. Ai componenti le Commissioni spetta esclusivamente un gettone per ogni seduta, così come risulta da delibera del Consiglio dei Delegati ai sensi dell’art.23 1° comma lettera s dello Statuto.
Commissioni Speciali d’inchiesta
1. Il consiglio dei delegati può procedere alla costituzione di commissioni d’inchiesta su specifiche questioni. il consiglio nomina i componenti delle commissioni assegnando un uguale numero di membri alla componente di nomina provinciale ed alla componente eletta dai consorziati. Nell’atto costitutivo sono indicate le modalità di funzionamento. Le commissioni d’inchiesta possono essere costituite solo con obiettivi e su oggetti definiti e con tempi prefissati per concludere l’inchiesta e riferire al consiglio dei delegati.
2. Il Coordinatore della Commissione ha i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta della Commissione, il Direttore, è tenuto a mettere a disposizione della stessa gli atti afferenti all'oggetto.
3. In conformità con il mandato ricevuto, la Commissione può effettuare le audizioni utili allo svolgimento dell'indagine. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
4. Un funzionario, designato dal Presidente, è addetto ai compiti di Segretario della Commissione.
5. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non risultino direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
6. Il Consiglio, previa approvazione della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Deputazione i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Direttore che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.
Funzionamento
1. Sarà prerogativa dei componenti le Commissioni speciali di Studio e d’inchiesta la nomina del Coordinatore delle Commissioni medesime.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti con diritto di voto delle Commissioni e, comunque, la presenza del Coordinatore.
3. I provvedimenti sono validamente adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
